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L'architettura a portata di mano

Bonus ristrutturazioni e arredi: tutto quello che non vi hanno mai detto!

4/6/2017

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Torno sull'argomento per chiarire meglio alcuni concetti alla base delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e bonus mobili.
Tralasciamo le ovvie considerazioni circa l'opportunità di rivolgersi a un professionista quando si mette mano a qualcosa di prezioso (e costoso) come la propria casa, oltre a quelle che una ricerca su google o qualche blog di design e decorazioni non sostituiscono una laurea e tanta esperienza, che servono non tanto per avere buon gusto ma per saper tradurre quel gusto in realtà, nel caso specifico e senza causare danni, buttare soldi o avere risultati deludenti.

Purtroppo sull'argomento bonus fiscali girano molte facilonerie pericolose, anche tra gli stessi addetti ai lavori, che pur di portarsi a casa un lavoro o vendervi qualche arredo non entrano troppo nel dettaglio, così come ci sono moltissimi privati che pensano di farsela andare un po' come gli fa comodo, risparmiando sul tecnico ed evitando pratiche edilizie.

Mi spiace infrangere i sogni di soldi facili ma se si vuole essere sicuri di accedere a questi bonus le condizioni sono piuttosto chiare e non è possibile fare a meno di rivolgersi a un tecnico professionista rispettando tutti gli adempimenti necessari. Non rispettarli significa, in caso di accertamento, non solo perdere tutto il bonus ma dover restituire anche i soldi già detratti oltre a salate sanzioni... vediamo nel dettaglio perché.

​Recuperi fiscali e ristrutturazioni
Nel caso di interventi su singole unità residenziali private per accedere alla detrazione fiscale del 50% è necessario che le opere siano inquadrate almeno come straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. B del DPR 380/01:

"b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso."

in contrapposizione a quanto rientra invece nell'ambito della manutenzione ordinaria (non detraibile), ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. A del medesimo testo di legge:

"a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"

In parole semplici significa che, tranne pochissime eccezioni tipo l'installazione di un impianto di allarme, per essere considerata almeno straordinaria manutenzione un lavoro deve essere comunicato con pratica edilizia quindi è necessaria almeno una CILA (comunicazione per opere interne che non toccano strutture portanti). Come già anticipato, accede al bonus richiede ovviamente di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per quel tipo di intervento, da valutare di caso in caso da parte di un tecnico professionista. La semplice sostituzione di sanitari, mattonelle o pavimenti, anche se fatti tutti insieme, è considerata manutenzione ordinaria poichè si tratta dal punto di vista edilizio si sole finiture, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. A del DPR 380/01, quindi esclusa dal beneficio. Per essere molto sintetici, fatti salvi casi particolari:

se non hai fatto la pratica, o è un lavoro abusivo o non è un tipo di intervento che beneficia del bonus.

Per avere un'idea di cosa generalmente rientri e cosa no faccio un esempio molto pratico.
- Se voglio cambiare i sanitari e i rubinetti del bagno, magari rifacendo l'attacco (i tubi nel muro) perché vecchio e logoro, oltre a cambiare la cucina, compreso il rivestimento di mattonelle e tinteggiare l'appartamento, sono nel campo della manutenzione ordinaria secondo il Testo Unico per l'Edilizia dpr 380/01, infatti questi lavori non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione e potete arrangiarvi direttamente con qualche artigiano ma non avrete alcun bonus;
- Se invece ho un angolo cottura chiuso e voglio trasformarlo in una cucina open space che diventi un unico ambiente con la sala pranzo, allora è necessario demolire la parete divisoria che separa i due locali. Questo diventa una manutenzione straordinaria che si deve comunicare come già detto con una pratica edilizia. Oltre alla demolizione della parete diventano detraibili anche tutti gli altri lavori che vengono eseguiti, quindi il rifacimento dei bagni, le tinteggiature interne ecc;
- Sostituire i coppi del tetto o riparare i canali/pluviali è sempre manutenzione ordinaria, per diventare straordinaria bisogna almeno prevedere il rifacimento completo di impermeabilizzazione (eliminare e rifare una guaina nuova) e la sostituzione dell'intero manto di copertura con materiale diverso, ad esempio passare dai coppi alle tegole in cemento (esistono tegole a forma e colore di coppo se volete mantenere l'aspetto o avete problemi di vincoli paesaggistici e centri storici).

La ragione di queste restrizioni è che il provvedimento fiscale è mirato al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, l'intervento tipo per cui è pensato è una ristrutturazione (che nel testo di legge è definita come "[...] 
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente [...]") e tutto l'equivoco nasce dall'uso comune del termine ristrutturare: demolire una soletta per costruire una scala o modificare una facciata sono ciò che distingue una ristrutturazione in senso tecnico da una manutenzione.
Consideriamo infine che tutti questi interventi e procedimenti possono però variare anche in base alla normativa regionale e dai regolamenti comunali, quindi per andare sul sicuro, è indispensabile una verifica puntuale da parte di un esperto.

Oltre agli adempimenti edilizi da valutare caso per caso, basta effettuare i pagamenti con apposito bonifico, poi l'anno seguente si va dal commercialista o dal CAF con tutte le fatture, le altre spese sostenute e le ricevute dei bonifici appositi per indicare l'importo in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Oltre ai lavori è possibile anche scaricare i mobili e gli elettrodomestici classe A+ fino a 10.000 €, sempre al 50% in 10 anni, sempre che si tratti di arredi acquistati per l'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tutti questi lavori beneficiano dell'IVA al 10% con semplice dichiarazione del committente.

Qui i riferimenti ufficiali, ma è sempre meglio consultare un tecnico per capire il vostro caso specifico, non sono argomenti in cui il fai-da-te è possibile:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

Riqualificazioni energetiche
Per i lavori che hanno a che fare con il risparmio energetico, come la sostituzione di caldaia, impianti termici, serramenti, cappotti ecc è possibile invece accedere alla detrazione del 65%.
Per gli interventi più semplici come sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, sostituzione serramenti, boiler acqua calda, sostituzione climatizzatore e altro basta che i nuovi elementi installati abbiano la prestazione minima richiesta per la detrazione (rendimenti per gli impianti, isolamento per serramenti).
I pagamenti vanno sempre effettuati con bonifico apposito ed entro 90 giorni dalla fine lavori va inviata una dichiarazione semplificata all'ENEA per ottenere il codice da inserire nella dichiarazione dei redditi, a volte è un adempimento che esegue lo stesso rivenditore o installatore ma assicuratevene prima altrimenti dovrete rivolgervi a un tecnico che lo faccia per voi. In alternativa si può evitare l'invio e fare solo il 50%, se l'importo è molto basso la differenza di recupero è minima.

Per i cappotti, isolamenti del tetto, pavimenti o lavori che comprendono sia involucro che impianti serve una verifica di progetto, di solito si rientra in casi da CILA o SCIA e si allega una relazione L.10 per calcolare lo spessore degli isolamenti necessari e verificare problemi di condensa. A fine lavori si procede con l'invio di cui sopra ma in una versione più estesa, spesso diventa obbligatorio anche dotarsi di un attestato di prestazione energetica APE.
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Anche questi lavori beneficiano dell'IVA al 10% con semplice dichiarazione del committente. 

Qui i chiarimenti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
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Sicurezza in cantiere
Oltre a tutti i necessari adempimenti di tipo edilizio è importantissimo ricordare che esiste anche la sicurezza di cantiere, che si applica a prescindere dalle pratiche che state presentando e dal tipo di intervento edilizio.
La sicurezza si valuta nel merito delle operazioni svolte quindi potrebbe essere benissimo che un lavoro che non necessita di permessi o comunicazioni richieda una serie di adempimenti per la sicurezza, ad esempio la manutenzione di un tetto sprovvisto di linea vita, o la manutenzione ordinaria di un bagno in cui intervengono un idraulico, un elettricista, un muratore e un piastrellista.
Il committente in ogni caso risponde sempre in prima persona ed è il capofila nella filiera della sicurezza quindi prestate sempre molta attenzione a questi passaggi, in diverse situazioni la normativa è asfissiante e impone adempimenti costosi anche se nella sostanza non vi è alcun grave pericolo per la sicurezza dei lavoratori ma solo per come si configurano burocraticamente, in ogni caso le multe sono salatissime e in capo al committente.

L'unico caso, a prescindere dal tipo di lavori e necessità di pratica o meno, che consente di evitare gli adempimenti per la sicurezza è quando:
- i lavori sono sotto i 200/uomini giorno, un calcolo che dipende sommariamente dall'importo complessivo delle opere, se parliamo di poche migliaia di euro non ci sono problemi, oltre per il calcolo esatto conviene verificare;
- tutti gli artigiani coinvolti sono lavoratori autonomi o al massimo uno solo è inquadrato come impresa;
- ognuno è presente con un proprio contratto diretto col committente e non ci sono subappalti;
- tutti gli artigiani svolgono lavori diversi, non ci possono essere due autonomi muratori, o due idraulici ecc anche se ognuno con sua partita IVA;
- non ci sono rischi particolari, ad esempio caduta dall'alto per lavori su tetti o locali interni molto alti.

In questa ipotesi l'unico adempimento richiesto è la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle figure coinvolte, che si ritiene generalmente soddisfatta allegando una visura camerale e un DURC in corso di validità al contratto d'appalto.
Se non si sta dentro questo campo ristretto scattano gli obblighi previsti che consistono nella nomina di un coordinatore CSP/CSE, redigere un piano di sicurezza PSC a spese del committente e ogni impresa/autonomo un POS a spese proprie, segnalare il cantiere con notifica preliminare, esporre un cartello con tutti i dati di cantiere ecc. Il costo per quanto minimo di questi adempimenti può essere tranquillamente maggiore del costo delle pratiche edilizie per il recupero fiscale, quindi a maggior ragione verificate con un tecnico se è possibile eseguire lavori in sicurezza senza incorrere necessariamente negli adempimenti burocratici del D.Lgs 81/2008.

Una tipica situazione che può creare problemi nei lavoretti interni è quello di chiedere a un artigiano di pensare a tutto lui, con un unico contratto per l'esecuzione di lavori e un'unica fattura finale anche se devono essere coinvolti altri operatori. In questo modo si configura di fatto un subappalto e la ATS (ex ASL) può imporre grosse sanzioni per l'assenza di un coordinatore e un piano di sicurezza, come previsto dall'art. 90 del
 D.Lgs 81/2008.
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Per concludere ricordo il concetto alla base di questi bonus, che sono in realtà detrazioni fiscali e non contributi o incentivi: l'importo riconosciuto viene scontato dalle tasse che pagate, IRPEF nella fattispecie. Quindi se non pagate IRPEF o ne pagate poca perché ad esempio già beneficiate di altre detrazioni per figli a carico, sanitarie ecc non vi verranno accreditati soldi in più: lo stato restituisce solo quello che avete pagato prima.
Per ulteriori dettagli vi rimando a questo post precedente.

Insomma se pensavate di rifare la cucina beneficiando di uno sconto del 50%, senza pratiche e tanti complimenti, forse fareste meglio a non limitarvi a leggere qualche pubblicità e rivolgervi a un professionista...

arch. Amos Zampatti
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